Proroga per il triennio formativo ECM 2017-2019

A fronte della decisione della Commissione Nazionale per l’Educazione Continua in Medicina di concedere un altro anno per assolvere all’obbligo formativo ecco tutto quello che c’è da sapere e i principali rischi che corre chi non sarà in regola entro il 31 dicembre 2020.

 Per scaricare il pdf con maggiori informazioni clicca qui!

 

Dopo la proroga arriveranno le sanzioni, come è stato annunciato e sarà dunque importante mettersi in regola ed evitare di correre rischi determinanti per la propria attività professionale. Ecco una guida per affrontare l’anno di proroga concesso dalla Commissione Nazionale ECM a tutti gli operatori sanitari che avranno tempo fino al 31 dicembre 2020 per completare il fabbisogno formativo di 150 crediti relativi al triennio 2017-2019. Questa decisione, presa sulla scia di una forte pressione mediatica legata ai ritardi di una larga fetta di professionisti, e anche per arrivare ad una riforma del sistema formativo ECM che prevede molte novità.

Il Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM), avviato nel 2002 con il DLgs 502/1992, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità ma ha trovato difficoltà di applicazione e per questo sono in corso modifiche e integrazioni e si è resa necessaria anche una nuova proroga dopo quella già concessa nel precedente triennio.

Ecco di seguito i principali quesiti pervenuti e le relative risposte formulate per chiarire meglio le novità intervenute e fornire maggiori ragguagli circa le procedure da seguire per una corretta gestione dell’obbligo formativo ECM e della propria posizione rispetto ad esso.

 

  1. Come funziona la proroga?

La Commissione ECM ha concesso un anno di tempo in più ai professionisti sanitari per mettersi in regola con l’obbligo dell’aggiornamento continuo. Intanto, dal primo gennaio è iniziato il nuovo triennio 2020-2022, per il quale è previsto un obbligo pari a 150 crediti ECM da acquisire tramite la frequenza di convegni, congressi, corsi siano essi residenziali o a distanza (FAD) e anche attraverso l’autoformazione.

 

  1. Chi si avvale della proroga può beneficiare anche delle riduzioni?

I professionisti non in regola con l’obbligo formativo hanno quindi un anno di tempo per recuperare i crediti mancanti. Ma a coloro che approfitteranno della proroga «non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al paragrafo 1.1, punti 1 e 2». Le riduzioni citate nella delibera prevedono uno sconto pari a 30 crediti per i professionisti che nel triennio 2014-2016 avevano maturato tra i 121 e i 150 crediti e pari a 15 crediti per coloro che ne avevano maturati tra 80 e 120. Se tali riduzioni non possono essere applicate, allora, i medici e i professionisti sanitari che non hanno completato l’obbligo entro il 31 dicembre 2019 dovranno seguire un numero maggiore di corsi. In altre parole, ad un professionista che nel triennio 2014-2016 ha acquisito 100 crediti, nel triennio 2017-2019 sarebbero stati sufficienti 135 crediti (al netto di ulteriori riduzioni) per essere in regola con l’obbligo. Se, tuttavia, al 31 dicembre 2019 ha acquisito meno di 135 crediti, ha ora un anno di tempo per raggiungere non più un totale di 135 crediti, ma di 150. Perde quindi il ‘premio’ ottenuto per aver acquisito un numero considerevole di crediti nel triennio precedente.

 

  1. Cosa succederà alla fine del 2020?

La Commissione ECM si è ad oggi mostrata comprensiva nei confronti dei professionisti che non completano i crediti. Ma non sarà possibile continuare a pensare a proroghe o a dilazioni. Gli ordini professionali competenti hanno già annunciato l’applicazione delle sanzioni che sono previste al termine di questo ultimo anno di proroga.

 

  1. Cosa rischierebbe chi evade l'obbligo ECM?

Chi non risultasse in regola con l’obbligo ECM, potrebbe incorrere nelle seguenti denegate ipotesi:

  • Accreditamenti sanitari: Chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo annuale e di conseguenza mette a rischio la propria o altrui azienda.
  • Certificazioni per la qualità: Le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la Qualità da Istituti nazionali ad hoc. Tali istituti metteranno a verbale questa “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della Certificazione della Qualità.
  • Cause risarcitorie:In una causa di risarcimento per colpa il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività.
  • Premi assicurativi:Le società Assicuratrici controlleranno la formazione ECM e saranno certamente pronte al momento del rinnovo ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l’aggiornamento.
  • Mancato risarcimento:Le società Assicuratrici non copriranno il danno causato dal professionista evasore nell’esercizio professionale in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
  • Cause penali:Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e non perderanno occasione per mettere in discussione le capacità di quei professionisti che non sono correttamente aggiornati a norma di legge.
  • Sanzioni dall'Ordine: A prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017, e prima ancora il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”. Per quanto riguarda l’aggiornamento e formazione professionale permanente dei medici, si deve fare riferimento all’articolo 19 del Codice di Deontologia Medica della FNOMCEO e Il caso di Aosta rappresenta in assoluto la prima sospensione inflitta ad un medico in Italia.

 

  1. Quali sono i punti chiave della riforma ECM? 

Da comunicato AGENAS di ottobre 2019, l’Educazione continua in medicina dal 1 gennaio 2020 è diventata obbligatoria anche per tutte le professioni sanitarie aventi ordini di categoria. Tra le altre novità, anche l’inserimento della formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica nella gestione del dolore tra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, e l’accreditamento dei percorsi multidisciplinari di sperimentazione clinica dei medicinali, nei quali sia data rilevanza alla medicina di genere e all’età pediatrica.

 

  1. Come trasferire i crediti ECM dal triennio 2020-2022 a triennio 2017-2019?

La registrazione dei crediti acquisiti può essere effettuata o tramite gli Ordini provinciali o registrandosi al portale Co.Ge.A.P.S. all’indirizzo http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot. È possibile effettuare lo spostamento dei crediti ECM conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 andando nella propria Area Riservata, nella sezione Dettagli professionisti. Cliccando sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”, apparirà una voce scritta in rosso, che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”.

 

  1. E per il triennio formativo ECM 2020-2022 ?

Il 1 gennaio 2020 è comunque iniziato il triennio 2020-2022, durante il quale andranno acquisiti 150 crediti – «fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni» – distinti da quelli utilizzati per completare l’obbligo del triennio scorso. In questo anno si chiede ai professionisti di sanare la propria posizione formativa degli anni precedenti ma anche di iniziare a pensare al nuovo periodo formativo. Sarà quindi il professionista a decidere se destinare i crediti acquisiti nel corso di quest’anno al triennio precedente o al 2020-2022, spostandoli sul portale del COGEAPS.